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Articolo 258 TFUE spiegato: La procedura di infrazione

10 luglio 2026·Aggiornato il 6 settembre 2026·5 min·EU·Now Editorial·
Punti chiave
  • L'Articolo 258 TFUE consente alla Commissione di agire contro uno Stato membro che ritiene in violazione degli obblighi derivanti dai Trattati — la spina dorsale legale del suo ruolo di 'custode dei Trattati'
  • Due passaggi obbligatori prima del giudizio: lo Stato ha l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, quindi la Commissione emette un parere motivato con un termine per la conformità
  • Solo se lo Stato non si conforma entro tale termine, la Commissione può deferire la questione alla Corte di Giustizia
  • Il triangolo d'esame: 258 (Commissione contro Stato membro) vs 259 (Stato membro contro Stato membro) vs 260 (sanzioni finanziarie dopo l'inosservanza di una sentenza)
Lettera ufficiale sigillata con ceralacca rossa su un fascicolo blu, accanto a una penna stilografica

Quando la Commissione viene definita "custode dei Trattati", l'Articolo 258 TFUE è il potere che sta dietro a questo titolo. È la procedura attraverso cui la Commissione insegue uno Stato membro che, a suo avviso, non ha adempiuto a un obbligo derivante dal diritto UE — da una direttiva non recepita a una norma nazionale che contraddice i Trattati. Per il test di Conoscenza UE di EPSO, è materiale fondamentale: una sequenza fissa di passaggi, un "può" discrezionale e due articoli fratelli con cui confonderlo.

La serie copre anche Articolo 107 (aiuti di Stato), Articolo 191 (ambiente), Articolo 207 (politica commerciale comune), Articoli 15 e 16 TUE (Consiglio europeo e maggioranza qualificata) e Articolo 47 della Carta (ricorso effettivo).

Questa è parte della nostra serie sul TFUE — vedi anche Articolo 45 (libera circolazione dei lavoratori), Articolo 267 (rinvio pregiudiziale), Articolo 288 (atti giuridici) e Articolo 294 (procedura legislativa ordinaria).

La procedura, esattamente come la sequenzia il Trattato

Il testo consolidato (GU C 202) racchiude l'intero meccanismo in due frasi, e ogni clausola è testabile.

Passaggio 1 — l'accusa e il diritto di essere ascoltato. Se la Commissione ritiene che uno Stato membro non abbia adempiuto a un obbligo derivante dai Trattati, emette un parere motivato sulla questione — ma solo "dopo aver dato allo Stato interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni". Lo Stato viene ascoltato prima di essere formalmente accusato. Nella prassi quotidiana, questo scambio si apre con una lettera di messa in mora, il primo contatto amministrativo che inquadra la disputa.

Passaggio 2 — il parere motivato. La dichiarazione formale della Commissione sulla violazione, con un termine per la conformità. Questo è il perno della procedura: fissa l'ambito della causa (la Commissione non può successivamente ampliarlo davanti alla Corte) e fa partire il conteggio del tempo.

Passaggio 3 — il rinvio. Se lo Stato "non si conforma al parere entro il termine fissato dalla Commissione, quest'ultima può deferire la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea". Nota il può: il rinvio è discrezionale. La maggior parte dei fascicoli di infrazione non arriva mai a Lussemburgo — si risolvono nella fase amministrativa, che è la procedura che funziona come progettata.

Il triangolo 258 / 259 / 260

EPSO raramente testa l'Articolo 258 da solo; testa se sei in grado di distinguere tre procedure vicine.

ArticoloChi agisceContro chiCosa produce
258Commissioneuno Stato membroDichiarazione di violazione da parte della Corte
259uno Stato membroun altro Stato membroStesso risultato — ma lo Stato ricorrente deve prima passare dalla Commissione
260Commissioneuno Stato membro che ha ignorato una sentenzaSanzioni finanziarie — importo forfettario e/o astreinte

Gli scambi classici: attribuire le multe all'Articolo 258 (sbagliato — le sanzioni arrivano con l'Articolo 260, dopo che una prima sentenza non è stata rispettata) e dimenticare che, ai sensi dell'Articolo 259, uno Stato membro che fa causa a un altro deve prima deferire la questione alla Commissione, la quale emette un parere prima che la causa possa procedere.

Le tre azioni davanti alla Corte di Giustizia affiancate: infrazione ex Articolo 258, annullamento ex Articolo 263 e rinvio pregiudiziale ex Articolo 267, ciascuna con chi la propone e contro cosa.

I due articoli con cui viene confuso

L'Articolo 258 è la via della Commissione. Due articoli vicini svolgono funzioni adiacenti, e scambiarseli è il modo più comune di perdere punti qui.

Articolo 259 — la stessa azione, diverso ricorrente. Uno Stato membro può deferire un altro Stato membro alla Corte per non aver adempiuto a un obbligo derivante dai Trattati, ma deve prima deferire la questione alla Commissione, la quale emette un parere motivato dopo aver ascoltato entrambe le parti. Se la Commissione non emette tale parere entro tre mesi, la causa può comunque andare alla Corte. Un'affermazione che vede uno Stato membro fare causa a un altro direttamente, senza un passaggio preliminare, descrive qualcosa che il Trattato non prevede.

Articolo 260 — cosa accade dopo la sentenza. L'Articolo 258 si conclude con una dichiarazione che lo Stato non ha adempiuto a un obbligo. È l'Articolo 260 che fornisce la conseguenza: se lo Stato non si conforma a tale sentenza, la Commissione può riportare la causa e la Corte può imporre un importo forfettario o un'astreinte. Le multe non sono quindi mai un esito dell'Articolo 258 — un distrattore che attacca una sanzione finanziaria alla prima sentenza è sbagliato per l'articolo, non per la politica.

I modelli di distrattori da aspettarsi

"Deve" al posto di "Può". Qualsiasi affermazione che obblighi la Commissione ad aprire procedimenti o a deferire alla Corte contraddice il linguaggio discrezionale dell'articolo.

Passaggi saltati. "La Commissione può deferire direttamente uno Stato membro alla Corte di Giustizia" — falso: la fase delle osservazioni e il parere motivato vengono prima, in quest'ordine.

Soggetto sbagliato. "Il Parlamento Europeo può aprire procedimenti di infrazione contro uno Stato membro" — no: ai sensi dell'Art. 258 quel potere appartiene alla Commissione (e ai sensi dell'Art. 259, a un altro Stato membro). I singoli non possono intentare azioni di infrazione; la loro via per l'applicazione del diritto UE passa attraverso i tribunali nazionali e l'Articolo 267.

Insieme, il 258 e il 267 rispondono alla domanda meta preferita dell'esame — chi fa rispettare il diritto UE? — da entrambe le estremità: la Commissione vigila sugli Stati dall'alto verso il basso; i giudici nazionali, in dialogo con la CGUE, proteggono i diritti dal basso verso l'alto.

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