# EPSO Finanze: regole prudenziali, mercati e codice unico
URL: https://eu-now.com/it/blog/epso-finance-specialist-competitions-guide
Published: 2026-08-21 · Updated: 2026-08-27
Category: Specialist Competitions
Tags: EPSO, finanze, CRR, CRD IV, MiFID II, ABE, ESMA, Basilea III, codice unico, AD7, AST
Il programma di finanze ha due strati — il denaro proprio dell'UE e le regole dell'UE per il denaro di tutti gli altri. CRR, CRD IV, MiFID II e l'architettura di vigilanza, citati dagli atti.
## Key takeaways
- CAST Permanente include un profilo Finanze che resta aperto in modo continuativo, e i contenuti finanziari sono una componente valutata degli MCQ di settore di Economia, Audit e Amministrazione
- Il programma si divide in due, e i candidati li confondono: come l'UE gestisce il proprio denaro (regolamento finanziario, QFP, risorse proprie) e come l'UE regola il settore finanziario (CRR, CRD IV, MiFID II, le AEV)
- Perché i requisiti prudenziali stiano in un regolamento e le regole di accesso in una direttiva è una scelta di impianto dichiarata: un regolamento è direttamente applicabile e impedisce divergenze derivanti dal recepimento. Quel ragionamento è materia d'esame in sé
- Il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE sono entrambi del 26 giugno 2013 ed entrambi nella GU L 176 — la coppia è il punto, e sapere quale tema vive in quale metà risponde a un'intera famiglia di domande
- Il rischio operativo ha una definizione giuridica: il rischio di perdita derivante da processi interni, personale o sistemi inadeguati o carenti, oppure da eventi esterni, e include il rischio giuridico. Nota che cosa sta dentro e che cosa no
## Due strati, una parola

Le finanze entrano nelle istituzioni tramite CAST Permanente, il cui profilo Finanze resta aperto in modo continuativo, e tramite i contenuti finanziari verificati all'interno degli MCQ di settore di Economia, Audit e Amministrazione. Per sapere che cosa è aperto in un dato momento, la [pagina dei concorsi](/vacancies) si aggiorna ogni giorno.

La parola «finanze» copre due programmi che non hanno quasi nulla in comune:

**Il denaro proprio dell'UE.** Il regolamento finanziario, il quadro finanziario pluriennale, le risorse proprie, l'esecuzione del bilancio, l'ordinatore, la Corte dei conti europea. Quello strato è coperto dalla nostra [guida al bilancio dell'UE](/blog/epso-budget-specialist-competitions-guide), che cita ampiamente il regolamento QFP e la decisione sulle risorse proprie, e dalla nostra [guida agli appalti](/blog/epso-procurement-specialist-competitions-guide) per il versante contrattuale del regolamento finanziario.

**Il denaro di tutti gli altri.** L'acquis prudenziale e di mercato: requisiti patrimoniali, vigilanza sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, condotta di mercato e l'architettura di vigilanza che tiene insieme il tutto. È quello che copre questa guida.

Leggi il testo della domanda prima di decidere in quale strato ti trovi. «Ordinatore» è strato uno. «Autorità competente» è strato due. Non sono mai lo stesso organo.

Per capire come sono strutturati gli MCQ di settore nei percorsi di specialista, consulta la nostra [guida al FRMCQ dei concorsi per specialisti EPSO](/blog/epso-specialist-competitions-frmcq-guide).

### Il formato

30 domande in 40 minuti, 15 risposte corrette per superare la prova. Con l'attuale modello EPSO l'MCQ di settore è lo strumento di graduatoria; i test di ragionamento sono filtri idoneo/non idoneo che non alimentano il punteggio finale.

## La coppia CRR / CRD IV

Due atti, stessa data, stesso numero di Gazzetta ufficiale, funzioni diverse.

**Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013**, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 — **GU L 176, 27.6.2013, pag. 1**. La base giuridica è l'**articolo 114 TFUE**, ed è stato adottato visto il parere della **Banca centrale europea**.

**Direttiva 2013/36/UE, del 26 giugno 2013**, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE — **GU L 176, 27.6.2013, pag. 338**.

### Perché uno è un regolamento

È dichiarato nel testo, ed è una domanda migliore di quanto sembri.

Dare ai requisiti prudenziali la **forma di un regolamento** assicura che siano **direttamente applicabili**. Ciò garantisce **condizioni uniformi impedendo requisiti nazionali divergenti** derivanti dal recepimento di una direttiva. Significa che **tutti gli enti seguono le stesse regole in tutta l'Unione**, il che rafforza la fiducia nella loro stabilità **soprattutto nei periodi di tensione**. E **riduce la complessità regolamentare e i costi di conformità**, in particolare per gli enti che operano su base transfrontaliera.

Ognuna di queste proposizioni è qualcosa che un distrattore può invertire. «Consente agli Stati membri di adattare i requisiti alle condizioni nazionali» è l'opposto dello scopo dichiarato, e suona ragionevole.

### Che cosa sta nella direttiva

La direttiva contiene le disposizioni che disciplinano:

- l'**autorizzazione** all'attività;
- l'acquisizione di **partecipazioni qualificate**;
- l'esercizio della **libertà di stabilimento** e della **libera prestazione di servizi**;
- i poteri delle autorità di vigilanza dello Stato membro **d'origine e ospitante** al riguardo;
- il **capitale iniziale**;
- il **processo di revisione prudenziale** degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Il suo oggetto principale è **coordinare le disposizioni nazionali sull'accesso all'attività** degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Accesso e vigilanza nella direttiva; patrimonio e coefficienti prudenziali nel regolamento.

I requisiti prudenziali generali del regolamento sono **integrati da misure individuali** decise dalle autorità competenti a esito del loro **processo di revisione prudenziale continuo di ciascun ente**. La direttiva indica la gamma di tali misure, e le autorità competenti **esercitano il proprio giudizio** su quali imporre — comprese, per la liquidità, misure che tengano conto di fattori specifici dell'ente. Il pilastro 1 è uniforme; il pilastro 2 è giudizio.

### Basilea

Il **26 giugno 2004** il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha adottato un accordo quadro sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali — il **quadro di Basilea II**. Le disposizioni delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE riprese dal regolamento sono **equivalenti a Basilea II**; incorporando gli elementi supplementari di **Basilea III**, il regolamento risulta equivalente ai quadri di **Basilea II e III**.

Basilea non è diritto dell'UE. È uno standard che l'UE attua, e il regolamento dice quali parti corrispondono a quale quadro.

### Definizioni da conoscere alla lettera

**Rischio operativo** — il rischio di perdita derivante da **processi interni, personale e sistemi inadeguati o carenti** oppure da **eventi esterni**, e **include il rischio giuridico**.

Quella definizione è un regalo per chi scrive domande, per ciò che include e ciò che esclude: il rischio giuridico è dentro, e il rischio strategico e quello reputazionale non sono nominati.

**Capitale iniziale** — l'importo e i tipi di fondi propri specificati all'**articolo 12 della direttiva 2013/36/UE** per gli enti creditizi e al **titolo IV** di tale direttiva per le imprese di investimento. Nota la direzione del rinvio: il regolamento definisce il termine puntando alla direttiva.

Il **rischio di diluizione** è definito accanto, e uno strumento è strumento finanziario soltanto se il suo valore **deriva dal prezzo di uno strumento finanziario sottostante o di un altro elemento sottostante, da un tasso o da un indice**.

### Remunerazione

Le politiche di remunerazione che **incoraggiano un'assunzione eccessiva di rischi** possono compromettere una gestione sana ed efficace del rischio. I membri del G20 si sono impegnati ad attuare i **principi del Financial Stability Board per prassi remunerative corrette e i relativi standard di attuazione**, che affrontano l'effetto potenzialmente dannoso di strutture retributive mal concepite sul controllo dell'assunzione di rischi da parte delle persone. La direttiva attua tali principi internazionali a livello di Unione.

## L'architettura di vigilanza

### Le tre autorità e il comitato congiunto

L'**ABE** è istituita dal **regolamento (UE) n. 1093/2010**, l'**EIOPA** dal **regolamento (UE) n. 1094/2010** e l'**ESMA** dal **regolamento (UE) n. 1095/2010, del 24 novembre 2010**.

Agiscono insieme attraverso il **comitato congiunto** di cui all'**articolo 54** di quei tre regolamenti, dove elaborano orientamenti volti a **far convergere le prassi di vigilanza** e — **entro tre anni** dall'adozione di tali orientamenti — progetti di **norme tecniche di regolamentazione** con la stessa finalità.

Le **norme tecniche di regolamentazione** sono adottate dalla Commissione ai sensi degli **articoli da 10 a 14** dei regolamenti AEV. Le **norme tecniche di attuazione** ai sensi dell'**articolo 15**. La ragione è dichiarata: in quanto organismi dotati di **competenze altamente specializzate**, è efficiente affidare alle AEV l'elaborazione di norme tecniche **che non implicano scelte politiche**, da sottoporre alla Commissione.

Elaborate dall'autorità, adottate dalla Commissione, senza scelte politiche. Tre fatti, una frase, diverse domande possibili.

### Lo strato sistemico

Il **regolamento (UE) n. 1092/2010, del 24 novembre 2010**, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea istituisce il **Comitato europeo per il rischio sistemico** — **GU L 331, 15.12.2010**. La vigilanza macroprudenziale sta accanto a quella microprudenziale, non dentro.

### Il codice unico

Il **gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE** ha invitato l'Unione a sviluppare un **insieme più armonizzato di regolamentazione finanziaria**. Nel contesto della futura architettura europea di vigilanza, il **Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009** ha sottolineato la necessità di istituire un **codice unico europeo applicabile a tutte le istituzioni finanziarie del mercato interno**.

È la storia d'origine dell'intera architettura, ed è datata con precisione.

### Cooperazione e flussi informativi

Quando uno Stato membro ha **più di un'autorità competente** per la vigilanza prudenziale su enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari, adotta le misure necessarie per **organizzare il coordinamento** tra di esse.

Nell'esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti **tengono conto della convergenza** degli strumenti e delle prassi di vigilanza nell'applicazione dei requisiti adottati ai sensi della direttiva e del regolamento — l'obbligo di cooperazione all'interno del **Sistema europeo di vigilanza finanziaria**.

Nulla nel capo sulla riservatezza impedisce a un'autorità competente di trasmettere informazioni alle **banche centrali del SEBC e ad altri organismi con funzione analoga in qualità di autorità monetarie**, quando le informazioni siano pertinenti all'esercizio dei loro compiti istituzionali — compresi la **conduzione della politica monetaria e la connessa fornitura di liquidità, la sorveglianza sui sistemi di pagamento, compensazione e regolamento e la salvaguardia della stabilità del sistema finanziario**.

Nota la qualificazione: **in qualità di autorità monetarie**. Il varco è definito dalla funzione, non dall'istituzione.

**Vigilanza su base consolidata.** Le autorità responsabili della vigilanza su base consolidata redigono **elenchi delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista** di cui all'**articolo 11** del regolamento e li comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri, all'**ABE** e alla **Commissione**. A tali società possono essere imposte **sanzioni amministrative o altre misure amministrative volte a porre fine alle violazioni riscontrate o alle loro cause**.

**Conglomerati finanziari.** Quando un ente applica i metodi 1 o 2 dell'allegato I della **direttiva 2002/87/CE**, pubblica il **requisito supplementare di fondi propri e il coefficiente di adeguatezza patrimoniale** del conglomerato. ABE, EIOPA ed ESMA elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione che ne precisano le modalità.

## Mercati — MiFID II e MiFIR

La **direttiva 2014/65/UE** disciplina le imprese di investimento; il **regolamento (UE) n. 600/2014, del 15 maggio 2014**, ne è la controparte direttamente applicabile. Entrambi sono stati pubblicati nella **GU L 173 del 12 giugno 2014**. La stessa accoppiata direttiva-più-regolamento di CRD e CRR, per la stessa ragione.

### I servizi

I servizi e le attività di investimento comprendono la **ricezione e trasmissione di ordini** riguardanti uno o più strumenti finanziari; l'**esecuzione di ordini per conto dei clienti**; l'**assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o il collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile**; il **collocamento senza impegno irrevocabile**; e la **gestione di sistemi multilaterali di negoziazione**.

I servizi accessori comprendono la **custodia e amministrazione di strumenti finanziari** per conto dei clienti — inclusi il deposito e i servizi connessi come la gestione di liquidità e garanzie, ma **esclusa la tenuta di conti titoli al livello più elevato** — e la **ricerca in materia di investimenti e l'analisi finanziaria** o altre forme di raccomandazione generale relativa a operazioni su strumenti finanziari, nonché i **servizi connessi all'assunzione a fermo**.

Due coppie vengono confuse di regola: l'assunzione a fermo **con** impegno irrevocabile rispetto al collocamento **senza**, e la custodia **esclusa** la tenuta di conti titoli al livello più elevato.

L'elenco degli strumenti finanziari include **strumenti derivati su merci e altri costituiti e negoziati in modo tale da sollevare questioni regolamentari comparabili a quelle degli strumenti finanziari tradizionali** — il principio antielusivo dietro l'ambito di applicazione.

### Governance di prodotto e informazioni al cliente

Quando un'impresa di investimento **offre o raccomanda strumenti finanziari che non realizza**, deve disporre di dispositivi adeguati per **ottenere le informazioni pertinenti** e **comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato** di ciascuno strumento. La distribuzione porta con sé un obbligo proprio; non si assolve con quello dell'ideatore.

Ai clienti va comunicato **se l'impresa fornirà loro una valutazione periodica dell'adeguatezza** degli strumenti raccomandati. Le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte devono includere **orientamenti e avvertenze appropriati sui rischi** associati a tali investimenti o strategie.

### Ammissione in un MTF

All'**ammissione iniziale alla negoziazione** di strumenti finanziari in un MTF devono essere **pubblicate informazioni sufficienti** a consentire agli investitori di formulare un giudizio informato sull'opportunità di investire — un **documento di ammissione appropriato** oppure un **prospetto**, quando i requisiti di prospetto si applichino a un'offerta al pubblico effettuata insieme all'ammissione iniziale. Deve inoltre esistere un'**informativa finanziaria periodica continua appropriata**.

## Cinque punti in cui si perdono punti

**Quale strato.** Bilancio dell'UE o regolamentazione del settore finanziario. Ordinatore o autorità competente. Deciditi prima di leggere le opzioni.

**Regolamento o direttiva.** CRR e MiFIR sono direttamente applicabili; CRD e MiFID richiedono recepimento. La divisione segue la materia — patrimonio e trasparenza nei regolamenti, accesso e condotta nelle direttive — ed è deliberata.

**NTR o NTA.** Articoli da 10 a 14 per le norme tecniche di regolamentazione, articolo 15 per quelle di attuazione. Entrambe elaborate dalle AEV, entrambe adottate dalla Commissione, nessuna con scelte politiche.

**Le definizioni si citano.** Rischio operativo, capitale iniziale, strumento finanziario. Formulazione precisa, inclusioni precise — il rischio giuridico sta dentro il rischio operativo.

**Basilea non è diritto dell'UE.** È lo standard che l'UE attua. Il regolamento indica quali sue disposizioni corrispondono a Basilea II e quali a Basilea III.

## Come studiare questa materia

Decidi quale strato esamina il tuo percorso e vai in profondità lì, invece di sfiorarli entrambi. Le descrizioni delle mansioni nell'allegato II di un bando te lo dicono.

Per questo strato, leggi i considerando del regolamento (UE) n. 575/2013 prima del suo articolato. Spiegano perché l'atto ha la forma che ha, e quel ragionamento è direttamente materia d'esame.

Poi leggi gli articoli di definizioni del regolamento e della direttiva 2013/36/UE. Le definizioni hanno un'unica risposta corretta, che è ciò che serve sotto pressione di tempo.

Poi disegna l'architettura su una pagina: ABE, EIOPA, ESMA, i loro regolamenti istitutivi, il comitato congiunto, il CERS, e quale articolo produce quale tipo di norma tecnica.

Poi esercitati a cronometro. Ottanta secondi a domanda è il vincolo che trasforma un regolamento letto in punteggio. Il blocco finanze lo puoi allenare su [EU-now](https://eu-now.com) in sessioni brevi, e chiedere a [EUgenio](/tutor) quando due atti sembrano sovrapporsi — risponde dagli stessi testi ufficiali citati qui, e dice quando non ha una fonte invece di inventarne una.

### Riferimenti e fonti

Tutte le citazioni di questo articolo provengono da fonti ufficiali dell'UE:

- [Regolamento (UE) n. 575/2013 — regolamento sui requisiti patrimoniali (GU L 176, 27.6.2013)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)
- [Direttiva 2013/36/UE — direttiva sui requisiti patrimoniali IV (GU L 176, 27.6.2013)](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj)
- [Direttiva 2014/65/UE — MiFID II (GU L 173, 12.6.2014)](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj)
- [Regolamento (UE) n. 600/2014 — MiFIR (GU L 173, 12.6.2014)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj)
- [Regolamento (UE) n. 1093/2010 — che istituisce l'Autorità bancaria europea](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj)
- [Regolamento (UE) n. 1092/2010 — Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331, 15.12.2010)](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj)
- [Corte dei conti europea](https://www.eca.europa.eu)
- [Commissione europea — Bilancio dell'UE](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget_en)

Dove questo articolo descrive che cosa è probabile che una domanda verifichi, si tratta del nostro giudizio editoriale basato sul formato degli MCQ di settore pubblicati — non di testo tratto da un bando di concorso. Le disposizioni, le definizioni e le date sono citate dagli strumenti elencati sopra.
## FAQ
### Esiste un concorso EPSO per specialisti di finanza?
Nessuno aperto o annunciato come concorso AD autonomo. CAST Permanente include un profilo Finanze (EPSO/CAST/P/1/2017) che resta aperto in modo continuativo, e le agenzie pubblicano proprie posizioni di funzionari finanziari. I contenuti finanziari sono verificati all'interno degli MCQ di settore di Economia, Audit e Amministrazione.
### Quale metà del programma va data per prioritaria?
Parti da quella che l'allegato II del bando mette in evidenza. Se il percorso è Audit o Amministrazione, dominano le finanze proprie dell'UE — regolamento finanziario, QFP, risorse proprie, esecuzione del bilancio. Se è Economia o un posto in un'autorità di vigilanza, domina la metà prudenziale e di mercato. La nostra guida al bilancio dell'UE copre la prima metà con lo stesso dettaglio che questo articolo dedica alla seconda.
### Che cos'è il codice unico?
L'idea che tutte le istituzioni finanziarie del mercato interno debbano essere soggette a un insieme armonizzato di regole anziché a 27 recepimenti. Nasce dal gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE, e il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha sottolineato la necessità di istituirlo. In pratica è il motivo per cui i requisiti prudenziali stanno in un regolamento direttamente applicabile e per cui le autorità europee di vigilanza elaborano norme tecniche che la Commissione adotta.
### Qual è la differenza tra norme tecniche di regolamentazione e di attuazione?
Entrambe sono elaborate dalle autorità europee di vigilanza e adottate dalla Commissione, ed entrambe riguardano questioni tecniche che non implicano scelte politiche. Le norme tecniche di regolamentazione sono adottate ai sensi degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti istitutivi delle AEV; quelle di attuazione ai sensi dell'articolo 15. Quale articolo governa quali è una domanda fattuale pulita.
### MiFID II e MiFIR sono la stessa cosa?
No, e l'accoppiata rispecchia CRD e CRR. La direttiva 2014/65/UE disciplina l'autorizzazione e le regole di condotta delle imprese di investimento e richiede recepimento; il regolamento (UE) n. 600/2014 del 15 maggio 2014 disciplina trasparenza e segnalazioni ed è direttamente applicabile. Entrambi sono stati pubblicati nella GU L 173 del 12 giugno 2014.
## Official sources
- Regulation (EU) No 575/2013 — Capital Requirements Regulation (OJ L 176, 27.6.2013): https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj
- Directive 2013/36/EU — Capital Requirements Directive IV (OJ L 176, 27.6.2013): https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj
- Directive 2014/65/EU — MiFID II (OJ L 173, 12.6.2014): https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj
- Regulation (EU) No 600/2014 — MiFIR (OJ L 173, 12.6.2014): https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj
- Regulation (EU) No 1093/2010 — establishing the European Banking Authority: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj

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